Con l’atto di segnalazione n. 3 dell’8 novembre 2017, l’ANAC ha manifestato al Governo osservazioni in ordine all’art. 49, comma 7, del DL 24 aprile 2017 n.50 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 secondo cui “ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposito preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione“.
Come noto, il principio del cosiddetto quinto d’obbligo è stato introdotto nella normativa italiana dall’art. 343 della Legge Fondamentale 2248 Allegato F del 1865 che recita: “Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto”.
Il RUP ha come noto una funzione centrale in tutte le fasi del processo realizzativo dell’opera pubblica compresa quella esecutiva, sebbene spesso priva di adeguata considerazione.
Pubblicato il 27 ottobre ed entrato in vigore l’11 novembre il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 154 del 22 agosto 2017 recante il “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”
L’ANAC, con delibera n. 1293 del 16.11.2016, ha aggiornato le Linee Guida n°6 sulle circostanze di esclusione dalle gare per illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.
Secondo la richiamata previsione normativa la Stazione Appaltante esclude da una procedura un operatore economico quando questo risulta colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 il Consiglio dell’Autorità ha finalmente approvato il testo definitivo delle Linee Guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
L’accordo quadro è uno strumento con cui appaltante e appaltatore decidono in anticipo le condizioni in base alle quali stipuleranno i successivi contratti applicativi.
Introdotto dalla Direttiva n. 2004/18/CE è stato recepito nel ns. ordinamento con l’art. 59 del 163/2006 ed è attualmente disciplinato dall’art. 54 del 50/2016.
Secondo le anticipazioni del quotidiano “Edilizia e Territorio” del Sole 24 Ore il decreto sarebbe stato inviato alla Conferenza Unificata per l’approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo scorso 9 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.236 la versione aggiornata delle Linee Guida n. 7 dell’ANAC in tema di affidamenti in house.
L’Associazione Nazionale dei Costruttori, facendo riferimento alle previsioni del Regolamento UE n. 305/2011, del D.M. 14 gennaio 2008 (NTC) e del D.Lgs. 106/2017 del 16 giugno 2017, col documento del 5 settembre scorso allegato ha fornito un sintetico chiarimento sulla qualificazione dei materiali da costruzione e sui conseguenti adempimenti necessari.