Materiali da costruzione? Ecco il vademecum dell’ANCE

L’Associazione Nazionale dei Costruttori, facendo riferimento alle previsioni del Regolamento UE n. 305/2011, del D.M. 14 gennaio 2008 (NTC) e del D.Lgs. 106/2017 del 16 giugno 2017, col documento del 5 settembre scorso allegato ha fornito un sintetico chiarimento sulla qualificazione dei materiali da costruzione e sui conseguenti adempimenti necessari.

Ha evidenziato che le NTC, al capitolo 11.1, stabiliscono che ogni prodotto o materiale ad uso strutturale deve essere:

  • identificato univocamente a cura del produttore;
  • qualificato sotto la responsabilità del produttore;
  • accettato dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione.

Sulla qualificazione lo stesso capitolo stabilisce poi che, in presenza di una norma europea armonizzata in vigore derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il prodotto deve possedere la marcatura CE.

E nel caso in cui non ci fosse una norma europea armonizzata per uno specifico prodotto?

Si pensi ad esempio all’attestato di qualificazione dell’acciaio, previsto per gli elementi base in acciaio – non coperti da norma armonizzata – destinati a un centro di trasformazione per la successiva lavorazione. Se le NTC prevedono per questi prodotti una specifica procedura di qualificazione, è proprio questa procedura che dovrà essere seguita!

In presenza di materiali e prodotti innovativi il fabbricante può pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), o, in alternativa, deve essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le NTC stabiliscono quindi che:

  • il produttore ha l’obbligo di qualificare il prodotto da costruzione ad uso strutturale e di accompagnare la fornitura in cantiere con la documentazione di qualificazione prevista;
  • il progettista delle strutture deve prescrivere i prodotti e i materiali da costruzione facendo corretto riferimento alla casistica applicabile in materia di qualificazione;
  • il direttore dei lavori deve controllare che la fornitura richiesta dall’impresa sia accompagnata da tutta la documentazione necessaria e, in caso, rifiutare eventuali forniture non conformi.

A partire dal primo luglio 2013, data di entrata in vigore del Regolamento UE n.305/2011, i prodotti e i materiali, ad uso strutturale e non, per essere immessi sul mercato devono avere la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione che descrive, appunto, la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. La marcatura CE è l’unica marcatura che attesti la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.

Il decreto legislativo 106/2017 del 16 giugno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio ed entrato in vigore dallo scorso 9 agosto, introduce delle novità anche sulla responsabilità di tutti gli operatori coinvolti nel caso di utilizzo di prodotti non conformi.

Queste le sanzioni stabilite dall’articolo 20 in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione:

  • da 2.000 a 12.000 euro per il progettista che prescrive prodotti non conformi agli obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro);
  • da 4.000 a 24.000 euro per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzano prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro);

Presto fatto il vademecum per le attività in cantiere!

 Verificare che il progettista abbia fornito le specifiche tecniche del prodotto conformemente ai requisiti di qualificazione e ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto stesso.

Accertare, in fase di accettazione dei prodotti, che il Direttore dei Lavori verifichi la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti richiesti dallo specifico progetto, sia per i prodotti ad uso strutturale e antincendio, sia per le altre tipologie di prodotti.