Le Riserve in attesa delle linee guida

In materia di lavori pubblici, per far valere eventuali pretese, l’appaltatore deve presentare domanda secondo precisi termini e modalità. Tale domanda ha preso nel tempo la corrente denominazione di “riserva”. In effetti la locuzione non è corretta in quanto la domanda non coincide con la riserva.

Per “riserva” si deve infatti intendere quella manifestazione di volontà formale che dà possibilità all’appaltatore di firmare il registro di contabilità, o qualsiasi altro atto da opporre, facendo salvo il diritto di contestazione e di proposizione delle proprie richieste.

Oggi il termine è però divenuto di uso comune per cui l’espressione “con riserva” viene fatta coincidere con la vera e propria domanda o contestazione.

Di fatto si firma “con riserva” per:

  • esprimere dissenso in ordine al contenuto totale o parziale dell’atto che si sta sottoscrivendo;
  • impedire che la semplice firma possa valere come rinuncia di tutela dei propri interessi.

Gli articoli 190 e 191 del Reg. 207/2010, allo stato ancora vigenti confermano la necessità che l’appaltatore formuli le proprie riserve nel rispetto di precise modalità come, peraltro, già previsto dal previgente assetto legislativo (art. 165 del Reg. 554/1999 e art. 31 del Cap. Gen. 145/2000) nonché da quello precedente (articoli 53 e 54 del RD n. 350 del 25 maggio 1895).

In particolare tali norme attribuiscono alla riserva l’onere:

  • della tempestività;
  • della ritualità;
  • dell’esplicazione nel “petitum” e nella “causa petendi”.

Il tutto per far si che, a seguito della sua formulazione, la stazione appaltante possa:

  • controllare con continuità l’andamento dei lavori e intervenire – ove possibile – con azioni correttive;
  • rendersi conto dell’eventuale aggravio di spesa;
  • provvedere all’integrazione dei mezzi finanziari.

Nel nuovo assetto normativo tali tematiche sono state inserite, forse impropriamente, nelle linee guida ANAC sul direttore dei lavori di cui all’art. 111 comma 1 del nuovo codice.

Nelle menzionate linee guida l’argomento riserve è trattato al paragrafo 7.3.2. In tale sede vengono in linea di massima confermate le previsioni contenute negli articoli 190 e 191 del Reg. 207/2010.

 In ordine alla modalità e alla sede di formulazione delle riserve la norma prescrive che la riserva sia posta per iscritto negli atti dell’appalto facendo specifico riferimento a quel documento che “ospita” la contabilità dell’intera opera: il registro di contabilità.

Ai sensi dell’art. 54 del vecchio Regolamento di Contabilità lavori n. 350 del 25 maggio 1895, dell’art. 165  del previgente regolamento 554/1999 e dell’art. 190 del Reg. 207/2010, qualunque riserva, se non iscritta nel registro di contabilità a tempo debito, non risulta accoglibile.

Allo stesso modo le domande e le riserve presentate a mezzo di lettera, decadono se non  riportate nel registro.

Stesso discorso per le riserve formulate in tutti gli altri atti dell’appalto (verbali di  consegna, sospensione, ripresa, ultimazione ecc.).

Sebbene infatti le riserve possano essere iscritte anche in altri documenti, è prescritto che le stesse debbano essere necessariamente riportate nel registro di contabilità, pena decadenza.

L’iscrizione delle riserve su tale documento è tuttavia una condizione necessaria, ma non sufficiente per la loro efficacia, dal momento che, ai sensi dell’art. 201 del Reg. 207/2010, è indispensabile che le stesse siano confermate in sede di sottoscrizione del conto finale.

Qualora l’appaltatore non firmi il documento ultimativo della contabilità entro il termine stabilito, ovvero lo firmi, ma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, queste ultime risulterebbero decadute. Restiamo in attesa che siano definite le Linee Guida sulla Direzione dei Lavori per i dettagli procedurali.