Le Garanzie nei Lavori Pubblici

Il Codice degli Appalti 50/2016 e il successivo Correttivo 56/2017 non hanno introdotto significative novità sulle garanzie che l’impresa è chiamata a prestare nelle varie fasi dell’appalto.

In fase di gara deve accompagnare l’offerta con una Garanzia Provvisoria del 2% del prezzo base sotto forma di cauzione o fideiussione. Questa garanzia è finalizzata ad impedire che il concorrente, divenuto aggiudicatario, possa sottrarsi alla sottoscrizione del contratto. Può essere ridotta del 50% in caso di impresa dotata di certificazione di qualità e può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative. È restituita subito ai non aggiudicatari.

All’atto di sottoscrizione del contratto deve prestare una Garanzia Definitiva finalizzata a garantire l’adempimento delle obbligazioni contrattuali e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento nonché il rimborso delle somme pagate in eccedenza alle risultanze della liquidazione finale.

Viene emessa sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura minima del 10% dell’importo contrattuale e aumentata per i casi di ribasso superiori al 10% con le modalità previste dall’articolo 93. Viene poi recuperata progressivamente in funzione dell’avanzamento dei lavori fino al limite dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e, comunque, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori deve prestare una Polizza Assicurativa a copertura del danneggiamento delle opere e della responsabilità civile verso terzi.

La prima viene generalmente prestata per la misura dell’importo contrattuale, salvo diversa previsione degli atti di gara. La seconda viene invece prestata con un massimale minimo di 500.000 euro e massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura decorre dalla consegna dei lavori e, come per la garanzia definitiva, cessa di efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi 12 mesi dall’ultimazione dei lavori.

All’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori deve prestare una Polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Il limite di indennizzo della polizza decennale non può essere inferiore al 20% del valore dell’opera e superiore al 40%.

Sempre all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori deve prestare una ulteriore Polizza per responsabilità civile verso  terzi di durata decennale e con un indennizzo pari al 5% del valore dell’opera realizzata.