L’Appaltatore investito da responsabilità anche sul progetto del committente

Con la recente sentenza n. 20214/2017 la Corte di Cassazione conferma che l’appaltatore è tenuto sempre e in ogni caso a rispettare le regole dell’arte. Rimane poi responsabile dei vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, laddove, accortosi del vizio, non lo denunzi al committente palesando il proprio dissenso.

In dettaglio sostiene la Corte suprema  che “L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016)”.

Viene quindi confermato che l’appaltatore non agisce solamente in qualità di mero esecutore ma, applicando la propria perizia e capacità tecnica, è tenuto a rilevare eventuali errori progettuali o di direzione lavori. Rimane esente da responsabilità solo nel caso in cui la stazione appaltante, a seguito dei rilievi, gli imponga di dare egualmente esecuzione al progetto.

In tal senso si era già espressa Cassazione con la sentenza n. 12995 del 31 maggio 2006: “L’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, 2° Comma, c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, l’appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e l’indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implicata anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l’appaltatore stesso ridotto a mero nudus minister, cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

 In sostanza, quindi, l’appaltatore è inadempiente anche quando esegue una scelta progettuale errata riconducibile al Committente. Rimane infatti sempre obbligato a fornire un risultato conforme alle regole dell’arte. Ciò a meno che il Committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto.

Rimane invece responsabile nel caso in cui, pur potendo con applicazione della propria capacità tecnica, non rilevi il vizio oppure, accertato il vizio, non lo evidenzi al committente manifestando formalmente il proprio dissenso ad eseguire il progetto sbagliato.