La programmazione dei lavori pubblici

L’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dispone sia in tema di programmazione dei lavori sia in tema di acquisti di beni e servizi prevedendo, al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità e per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Una delle principali differenze tra la nuova disciplina e la precedente, contenuta nell’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 – che si riferiva peraltro alla sola programmazione di lavori –  riguarda le modalità di adozione del programma, effettuata “nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”.  Ciò in quanto la previgente disciplina mal si coordinava sul piano temporale con quella relativa al Documento unico di programmazione (Dup) previsto dal D. Lgs 118/2011.

Il vecchio D. lgs 163/2006 prevedeva infatti che lo schema di programma triennale fosse redatto entro il 30 settembre e adottato entro il 15 ottobre.  Per contro, il  D. lgs 118/2011 impone che la programmazione in materia di lavori pubblici confluisca nel Documento unico di programmazione (Dup) che deve essere redatto e approvato entro il 31 luglio, quindi prima dell’elaborazione dello schema di programma triennale che dovrebbe contenere.

A dipanare tale contraddizione sarà il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) previsto al comma 8 del citato articolo 21che avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice (quindi entro il 18 luglio 2016) e con cui verranno definite:

  1. le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
  2. i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
  3. i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
  4. i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
  5. gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,  individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
  6. le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Il testo del decreto MIT, aggiornato tenendo conto dei rilievi delle Regioni e dell’Anci oltre che del parere del Consiglio di Stato, è in dirittura d’arrivo. La discussione del testo con le Regioni era, infatti, prevista per il 30 maggio scorso.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8 dell’articolo 21, così come previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 216 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.