La “Manovrina” e il trasferimento delle azioni Anas in Ferrovie dello Stato

Il D.L. n° 50 del 24.04.2017 approvato dalla Camera dei Deputati il primo giugno e in attesa di ricevere l’approvazione dal Senato, assume particolare importanza – per quanto di interesse del settore – nelle previsioni dell’art. 49 laddove vengono disciplinate le condizioni per il passaggio di Anas in Ferrovie dello Stato.

In una recente intervista rilasciata a Radio 24 l’AD di Fs Mazzoncini racconta che l’idea della fusione Fs-Anas è nata il 16 febbraio 2016 sull’aereo di ritorno dall’Iran da una chiacchierata tra Armani, Mazzoncini e Delrio. La ragione che porta al trasferimento di azioni è essenzialmente la sinergia tecnologica e ingegneristica nella progettazione e costruzione di grandi opere. Occorre infatti pensare alle infrastrutture del futuro: strade con tecnologie più avanzate di quelle, quasi inesistenti, di oggi. Dunque tecnologie per il traffico di auto elettriche, per i mezzi pesanti elettrificati, per le auto driverless puntando ad un’economia decarbonizzata in linea con gli standards mondiali.

In tale ottica il D.L. in approvazione fissa un obiettivo di aumento di spesa per investimenti del 10% su base annua come riportato al comma 1 dell’art. 49 “rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale sviluppando sinergie incrementando gli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 e un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018”.

Il comma 2 del medesimo articolo autorizza poi il Ministero dell’economia a trasferire le azioni di Anas in Ferrovie mediante aumento di capitale di Ferrovie tramite conferimento in natura. L’aumento di capitale è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di Anas risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione della società.

Tale trasferimento viene però subordinato alle condizioni fissate dal comma 3 di:

a) perfezionare il Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e Anas secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 870 della legge 28.12.2015 n.208;

b) acquisire una perizia giurata di stima da cui risulti l’adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio Anas rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato nell’ambito di una terna proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze.

In sostanza la c.d. Manovrina impone dunque che debba essere sbloccato e risolto tutto il contenzioso in essere per poter procedere col trasferimento delle azioni.

Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che la stessa Anas – per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8 – sia autorizzata a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all’art. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa, nonché apposita preventiva informativa all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il comma 8, richiamato al comma 7, circoscrive le risorse disponibili per definire le controversie a quelle non utilizzate ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle delibere 96/2002, 14/2004 e 95/2004 assegnate dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) all’Anas per grandi opere. L’importo risulterebbe pari a 700 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 200 milioni già in cassa Anas.

L’esecutivo, il primo giugno, ha affinato l’art.49 fissando un tempo di trenta giorni per il trasferimento di azioni una volta verificate le due condizioni del comma 3.

In sostanza, nonostante la minuziosa descrizione degli steps propedeutici al trasferimento e le tempistiche del passaggio, ad oggi non è però chiaro se l’importo circoscritto al comma 8 (pari a circa 900 milioni) possa essere utilizzato per definire il solo contenzioso pregresso oppure per dirimere anche i contenziosi degli anni 2017/18/19 considerando che il solo pregresso – per quanto più volte riportato da diversi organi di stampa – ammonta ad oltre dieci miliardi di euro.