La contabilità lavori tra vecchio e nuovo

Risultano ancora in fase di revisione le Linee guida ANAC di cui all’art. 111 comma 1 del nuovo codice che definiscono l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori.

L’art. 216 del nuovo codice appalti, recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, prevede al comma 17 che in attesa del decreto di emanazione delle suddette linee guida continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210) nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del vecchio regolamento. Lo stesso articolo abroga, invece, sin dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX Capo III, ovvero gli articoli da 211 a 214 “Norme generali per la tenuta della contabilità”.

Da un lato vengono lasciate in vita, seppur in via temporanea, vecchie articolazioni. Dall’altro si crea un vuoto normativo laddove risultano abrogate con effetto immediato altre articolazioni in attesa delle linee guida.

Restano in ogni caso confermati i metodi e i principi che da oltre cento anni costituiscono il riferimento consolidato di forma e di sostanza nella contabilizzazione dei lavori: rilevamento e misurazione, applicazione dei prezzi, liquidazione dei crediti. Viene poi confermato il principio in base al quale la registrazione dei lavori deve procedere in assoluta contemporaneità con la loro esecuzione e sempre in contraddittorio fra le parti. Sono infine confermate le modalità di determinazione del corrispettivo mediante contabilizzazione a misura ed a corpo.

Secondo le previsioni del Reg. 207/2010 per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni e per la loro liquidazione devono essere utilizzati:

  • il giornale dei lavori;
  • i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
  • le liste settimanali;
  • il registro di contabilità;
  • il sommario del registro di contabilità;
  • gli stati d’avanzamento dei lavori;
  • i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
  • il conto finale e la relativa relazione.

Ai sensi dell’art.182 del Reg. 207/2010, il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori.

Ai sensi dell’art.183 del Reg. 207/2010, il libretto delle misure è il documento in cui il direttore dei lavori registra le lavorazioni eseguite. Tali annotazioni devono essere precedute da misurazioni in contraddittorio con l’appaltatore.

Ai sensi dell’art.187 del Reg. 207/2010, nelle liste settimanali sono registrati i lavori in economia previsti nel contratto e cioè gli operai e mezzi d’opera messi a disposizione dall’appaltatore. Tali liste, una volta compilate, devono essere sottoscritte dall’appaltatore stesso.

Ai sensi degli articoli da 188 a 191 del Reg. 207/2010 le registrazioni del libretto delle misure e le economie risultanti dalle liste settimanali devono essere riportate nel registro di contabilità, documento tenuto dal direttore dei lavori o da un suo collaboratore e sottoposto alla firma dell’appaltatore ogni qual volta risulta maturato il credito minimo per l’emissione dello stato di avanzamento. In questo ultimo atto contabile sono riassunte le lavorazioni eseguite dall’inizio dei lavori. Sono inoltre riportati il corrispettivo complessivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere.

Ai sensi dell’art.194 del Reg. 207/2010, il direttore lavori sulla base del registro del registro di contabilità, redige – nei termini specificati dal contratto – lo stato di avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite.

Ai sensi dell’art.195 del Reg. 207/2010, sulla base dello stato di avanzamento predisposto dal direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento che riporta il credito parziale maturato al netto delle ritenute. Per tale importo l’Amministrazione emette il mandato di pagamento.

Ai sensi del comma 1 dell’art.200 del Reg. 207/2010 il direttore dei lavori deve redigere il conto finale entro il termine prescritto nel Capitolato Speciale, adoperando lo stesso modello utilizzato per lo stato di avanzamento

Degli atti citati il registro rappresenta senza dubbio il documento più importante della contabilità. Sia perché accoglie la vera e propria contabilità, sia perché “riceve” le contestazioni dell’appaltatore.

Questo è allo stato uno di quegli atti privi di regolamentazione fino all’emanazione delle linee guida! Infatti, il regolamento 207/2010 disciplinava la tenuta del registro di contabilità all’art.211 che richiamava l’art. 2215 del Codice Civile: “Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall’Ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’Ufficio del Registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono”. Il nuovo codice ha abrogato l’art. 211 rimandando alle linee guida la sua disciplina.

Medesima sorte per la norma che regolamentava il concordamento dei nuovi prezzi. L’art.163 del Reg. 207/2010, abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice appalti, è disciplinato dal paragrafo 7.3.1.6 dalle emanande linee guida.

Non si può che confidare nella celere definizione ed approvazione delle richiamate linee guida rispettivamente dall’ANAC e del MIT.