Il Certificato di Ultimazione

Nei lavori pubblici il Direttore dei Lavori attesta la chiusura del periodo esecutivo e verifica se i lavori siano stati eseguiti o meno nel rispetto dei termini contrattuali mediante il Certificato di Ultimazione. Dalla data del certificato decorre il termine di sei mesi per l’emissione del Certificato di Collaudo.

Secondo l’art. 159 del Regolamento 207/2010, abrogato dal nuovo codice appalti, l’appaltatore doveva ultimare i  lavori entro il termine stabilito nel contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna degli stessi ovvero, in caso di consegna parziale, dalla data dell’ultimo verbale di consegna (art. 154  del Reg. 207/2010). L’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, doveva essere comunicata dall’appaltatore al direttore lavori che, a sua volta, doveva procedere con le necessarie constatazioni in contraddittorio. Effettuati gli accertamenti doveva redigere, poi, senza ritardo alcuno, il Certificato di Ultimazione specificando se i lavori fossero stati compiuti entro il tempo utile o, in caso contrario, con quanti giorni di ritardo.

Col 207/2010 veniva inoltre previsto che, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori era comunque tenuto a redigere un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Nel nuovo assetto normativo la “regolamentazione” viene demandata alle emanande Linee Guida sul Direttore dei Lavori laddove, al paragrafo 8.2, stabiliscono che il Direttore dei Lavori:

  • a fronte della comunicazione dell’impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori, effettui i necessari accertamenti in contraddittorio con l’impresa affidataria e rilasci tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori;
  • in ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, rediga – in contraddittorio con l’impresa affidataria – un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Viene quindi mantenuta la previsione, introdotta dal previgente regolamento, di valutare in ogni caso lo stato dei lavori alla data di prevista ultimazione lavori.

Il Reg. 207/2010, all’art. 199 comma 2, prevedeva altresì la facoltà per il direttore dei lavori di emettere il certificato di ultimazione anche nel caso in cui mancassero lavorazioni di lieve entità che non pregiudicavano l’utilizzabilità dell’opera. Doveva, cioè, trattarsi di completamenti e rifiniture di scarso rilievo la cui mancata esecuzione nel termine contrattuale non impediva che l’opera potesse essere utilizzata. In questi casi il direttore dei lavori emetteva il certificato di ultimazione con l’assegnazione all’appaltatore di un termine perentorio per l’esecuzione delle lavorazioni mancanti. Il termine doveva essere “non superiore a 60 giorni” nel senso che il direttore dei lavori poteva determinarlo anche in misura inferiore purché adeguato ai completamenti da eseguire.

Il suddetto articolo non è stato abrogato dal nuovo codice appalti, ma verrà di fatto “sostituito” dalle previsioni contenute nelle linee guida ANAC sul direttore dei lavori che nulla contemplano a tale riguardo. Tale previsione potrebbe, tuttavia, essere riportata nel capitolato speciale d’appalto.

Il Reg. 207/2010 prevedeva infine che il certificato di ultimazione venisse redatto in duplice copia, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna dei lavori. Delle due copie una era consegnata al responsabile del procedimento che, a richiesta, ne rilasciava copia conforme all’appaltatore, l’altra era, invece, conservata in ufficio per essere successivamente allegata alla contabilità finale.

Anche questa previsione non si rinviene nelle menzionate emanande linee guida ANAC, così come non risultano disciplinate le questioni relative alla penale e al premio di accelerazione. Tuttavia anche questi aspetti – secondo il nuovo costrutto regolamentare – potrebbero trovare sede nei capitolati speciali.