In Gazzetta il DM sul compenso degli arbitri

Col numero 88 della Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto 31 gennaio 2018 sulla determinazione dei compensi degli arbitri ai sensi dell’articolo 209, comma 16 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici.

Il DM stabilisce che il compenso spettante al Collegio arbitrale deve essere valutato in funzione del valore della controversia deferita in arbitrato con un tetto massimo di 100.000 Euro.

Nella tabelle allegata sono previsti cinque scaglioni rispetto agli otto del previgente DM 398/2000. Il compenso minimo relativo al primo scaglione di valore della controversia compreso fra 0 e 500.000 € passa dai 10.000.000 di lire ai 5.000; quello  massimo relativo al quinto scaglione di valore della controversia oltre i 30.000.001 di € viene fissato 100.000 €.

Il DM stabilisce inoltre che il compenso deve essere ripartito tra i componenti del collegio e il segretario, se nominato,  secondo i seguenti criteri:

  • al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del collegio maggiorato di un importo non superiore al 20% del compenso;
  • al segretario, in caso di nomina da parte del presidente del collegio, spetta un compenso non superiore al 5% del compenso complessivo.

Il valore della controversia si determina mediante somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio con l’aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda. Le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali. Non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

Il decreto può essere applicato anche nel caso di controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l’annullamento d’ufficio della concessione con la precisazione che il valore della controversia è determinato con riferimento alla parte del contratto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti mentre nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullità o di annullamento del contratto, il valore coincide con l’importo originario del contratto.

Il decreto dispone infine che:

  • nel caso in cui l’arbitrato sia deciso con pronuncia di rito la misura dei compensi è sempre pari al minimo previsto dallo scaglione, aumentato al massimo di un importo pari al 0,05 per cento della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione di riferimento, in presenza di elementi significativi di pregio;
  • in caso di conciliazione è dovuto il compenso minimo indicato nella tabella di cui all’allegato A, ridotto della metà.