DM MIT su scostamento tasso inflazione reale e programmato per l’anno 2017

Con DM del 15.2.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 01.03.2017, n. 50 il MIT ha fissato le differenze percentuali tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmato per l’anno 2017. Lo scostamento in punti “percentuali tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmato, per l’anno 2017″ risulta nullo. L’unico articolo del decreto recita infatti che “Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 2017”.

Quanto sopra in applicazione dell’art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonostante il medesimo sia stato abrogato dall’art. 217 del decreto legislativo n. 50/2016.

Ciò in quanto l’Avvocatura generale dello Stato, , con nota prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 ha reso parere al MIT, precisando che “finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216, decreto legislativo n. 50/2016, il Ministero dovrà considerarsi tenuto all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 1, del nuovo Codice”.

Allegato 1: Decreto MIT 15 febbraio 2018.