Correttivo: l’anticipazione viene riportata al 20% dell’importo contrattuale.

L’istituto dell’anticipazione prevede che l’Amministrazione Committente possa concedere un acconto sul prezzo di appalto.

Introdotto nel 1923 dal R.D. n. 2440 l’istituto è stato nel corso degli anni modificato innumerevoli volte. Sia nella forma che nella sostanza!

Ad esempio, la norma originaria e quelle succedutesi nel tempo prevedevano la piena discrezionalità della Stazione Appaltante in ordine alla possibilità che fosse previsto. Ciò fino  alla emanazione della L. 10 dicembre 1981 n. 741 che sanciva invece l’obbligo di accredito entro sei mesi dalla data dell’offerta, anche senza richiesta dell’impresa.

Con la Legge Merloni era confermato l’obbligo di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Ciò sino al 23.12.1996 quando, con la Legge 662, venivano abrogate “….tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni in misura superiore al 5% dell’importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l’imposta sul valore aggiunto”.

A distanza di qualche mese il legislatore con la L.28.5.1997 n.140 è intervenuto nuovamente per far “divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. 03/02/1993 n.29, ed agli enti pubblici economici, di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea.”

Nel contempo sono state abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con la citata disposizione. Coerentemente l’art.9, comma 44, della L.18.11.1998 n.415 ha modificato il citato art.26 della legge “Merloni”, eliminando la possibilità dell’anticipazione.

Nonostante ciò l’art.102 del Regolamento di attuazione della stessa legge “Merloni” D.P.R. 21.12.1999 n.554 ha disposto che:

  • “l’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero stesso dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.
  • L’importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
  • La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo”.

L’Art.113 dello stesso D.P.R. ha disposto le modalità di pagamento dell’anticipazione, prevedendo, tra l’altro, che la stessa fosse corrisposta entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.

Fino al 1997 tutta la normativa in materia di anticipazione del prezzo contrattuale è stata dunque abrogata dall’art.5 del D.L.79/1997. Era ammessa l’anticipazione del prezzo contrattuale (art.5 D.L. n.79/1997) nel caso di contratti oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea. Le modalità e condizioni erano quelle disciplinate dagli artt.102 e 113 del regolamento per l’attuazione della legge “Merloni”.

Sul divieto di cui all’articolo 5 del D.L.79/1997 – convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 – sono state disposte negli anni diverse deroghe. In particolare:

  • dal 21.8.2013 al 31.12.2014 è stata prevista un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale dall’art. 26-ter D.L. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013, oggi abrogato dall’art. 217, comma 1, lettera jj) del D.Lgs. n. 50/2016;
  • dall’1.1.2015 al 31.12.2016 è stata prevista un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale dall’art. 8, comma 3 D.L. n. 192/2014 convertito nella legge 11/2015, oggi abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera ss) del D.Lgs. n. 50/2016);
  • dall’1.3.2015 al 31.12.2015 è stata prevista un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale dall’art. 8, comma 3-bis d.l. n. 192/2014 convertito nella legge n. 11/2015, oggi abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera ss del D.Lgs. n. 50/2016);
  • dall’1.1.2016 al 18.4.2016 è stata prevista un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale dall’art. 7, comma 1 D.L. n. 210/2015 convertito dalla legge n. 21/2016, oggi abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera uu) del D.Lgs. n. 50/2016.

Con l’articolo 35 il nuovo Codice dei contratti reintroduce l’anticipazione nella misura del 20% del “valore stimato dell’appalto”. Precisa poi che la medesima deve essere corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori e subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero secondo il cronoprogramma dei lavori.

L’articolo 24, comma 1, lettera c) del Decreto Correttivo 56/2017 introduce l’ultima modifica in ordine temporale precisando che il 20% deve essere rapportato all’importo del contratto d’appalto e non all’importo stimato dell’appalto.

Tuttavia, allo stato, non risulta abrogato l’articolo 12 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 che vieta l’anticipazione. Ci si auspica un celere chiarimento in merito.