Il Collaudo delle infrastrutture affidate al Contraente Generale

L’articolo 196 del D.lgs. 50/2016 disciplina –  unitamente agli articoli 194, 195, 197, 198 e 199 – i controlli sull’esecuzione e il collaudo delle infrastrutture di grande complessità e rilevanza affidate con la formula del “Contraente generale”.

In particolar modo l’art. 196 stabilisce:

  • al comma 1, che al collaudo delle citate infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall’art. 102, la cui definizione è però rimandata, senza alcun termine perentorio, ad apposito decreto MIT;
  • al comma 2, che il soggetto aggiudicatore delle medesime infrastrutture può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore con modalità e limiti stabiliti con decreto MIT di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • al comma 3, che per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il MIT, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore;
  • al comma 4, che i requisiti di moralità, competenza e professionalità, le modalità di iscrizione all’albo e di nomina nonchè i compensi da corrispondere ai soggetti di cui al comma 3 sono stabiliti, ancora una volta, con decreto MIT entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, quindi, teoricamente entro il 19 ottobre 2016.

Ad oggi, dei decreti a cui l’art. 196 rimanda, è stato pubblicato (il 16 gennaio scorso) unicamente quello del 7 dicembre 2017 che, in attuazione al comma 2, definisce le modalità e i limiti di spesa per l’affidamento di servizi di supporto e di indagine per il collaudo.

Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – oltre a ribadire la possibilità per la commissione di collaudo di avvalersi di soggetti specializzati esterni – stabilisce che tali figure devono essere selezionate dal soggetto aggiudicatore mediante le procedure di gara previste dal Codice Appalti e che i costi dei servizi di supporto e indagine devono essere evidenziati nel quadro economico dell’infrastruttura in questione “nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti” e in aggiunta alle spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ed eventuali collaudi specialistici già previsti nel contratto.

La spesa complessiva per i servizi di supporto e indagine non può in alcun caso superare il 10% del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo.

Allo stato rimangono, dunque, disattesi i decreti previsti ai commi 3 e 4 oltre che inalterate le procedure per la nomina della commissione di collaudo previste dall’articolo 216 del Regolamento n. 207/2010.