Nella formazione di un singolo prezzo e, come sommatoria dei singoli prezzi, nella valutazione del complessivo importo di un appalto di opera pubblica, ai costi, oltre che l’Utile si aggiungono le Spese Generali. L’incidenza di tali elementi è fissata storicamente per Legge e rimane in carico all’impresa il suo eventuale scostamento. Sia negativo che positivo.
Tra gli atti contabili previsti dall’art. 14 del DM 49 ritroviamo il “Libretto di Misura delle lavorazioni e delle provviste”.
Si tratta di quel documento contabile finalizzato all’accertamento delle quantità eseguite e, letteralmente, di quel documento contabile che contiene “…. la misurazione e classificazione delle lavorazioni……”.
L’ANAC ha pubblicato le Linee Guida sul Rating d’impresa per raccogliere entro il 29.06.2018 osservazioni e proposte da parte degli operatori.
L’accordo quadro è uno strumento con cui appaltante e appaltatore decidono in anticipo le condizioni in base alle quali stipuleranno i successivi contratti applicativi.
Introdotto dalla Direttiva n. 2004/18/CE è stato recepito nel ns. ordinamento con l’art. 59 del 163/2006 ed è attualmente disciplinato dall’art. 54 del 50/2016.
In materia di lavori pubblici, per far valere eventuali pretese, l’appaltatore deve presentare domanda secondo precisi termini e modalità. Tale domanda ha preso nel tempo la corrente denominazione di “riserva”. In effetti la locuzione non è corretta in quanto la domanda non coincide con la riserva.
A seguito della recente approvazione del decreto correttivo appalti n. 57/2017, vengono confermate, seppur con limitate modifiche, le previsioni dell’art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016 in tema di risoluzione del contratto.
Il decreto correttivo con l’art. 72 introduce infatti le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: “… o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice” sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
c) al comma 3, le parole: “Quando il” sono sostituite dalla seguente: “Il” e la parola: “accerta” è sostituita dalle seguenti: “quando accerta”.
L’istituto dell’anticipazione prevede che l’Amministrazione Committente possa concedere un acconto sul prezzo di appalto.
Introdotto nel 1923 dal R.D. n. 2440 l’istituto è stato nel corso degli anni modificato innumerevoli volte. Sia nella forma che nella sostanza!