Dopo l’ok del Consiglio di Stato manca veramente poco alla pubblicazione in Gazzetta del decreto sulla Direzione dei Lavori Pubblici.
La scorsa settimana avevamo evidenziato di come le commissioni di Camera e Senato avessero condizionato l’esame del DM al previo e necessario passaggio in Consiglio di Stato, trattandosi di un nuovo testo.
Dietro front per il decreto del MIT che regola le funzioni del direttore dei lavori!
Le commissioni di Camera e Senato ritengono di non potersi esprimere sul nuovo provvedimento ricevuto dal MIT a fine dicembre scorso senza il preventivo parere del Consiglio di Stato. Ciò in quanto il testo inviato alle Camere risulterebbe totalmente differente da quello su cui a novembre 2016 i giudici di Palazzo Spada avevano espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni.
L’articolo 196 del D.lgs. 50/2016 disciplina – unitamente agli articoli 194, 195, 197, 198 e 199 – i controlli sull’esecuzione e il collaudo delle infrastrutture di grande complessità e rilevanza affidate con la formula del “Contraente generale”.
Con il rivoluzionario protocollo di intesa del 17 gennaio scorso ANAS e MIBACT tentano di risolvere una delle problematiche che ha storicamente condizionato la realizzazione delle opere pubbliche nel nostro paese. Il rinvenimento e la gestione di reperti archeologici.
L’ANAC ha aggiornato le Linee Guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia e le ha trasmesse al Consiglio di Stato per il relativo parere.
In questa nuova stesura l’ANAC, a seguito della modifica introdotta col “Decreto Correttivo”, introduce il principio della rotazione col fine di orientare le Stazioni Appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte.
Col parere del 6 dicembre scorso la Conferenza Unificata ha finalmente dato il via libera allo Schema di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione delle Linee Guida recanti le “Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture”. Schema che il MIT aveva rimesso alla Conferenza Unificata lo scorso 15 settembre.
Con l’atto di segnalazione n. 3 dell’8 novembre 2017, l’ANAC ha manifestato al Governo osservazioni in ordine all’art. 49, comma 7, del DL 24 aprile 2017 n.50 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 secondo cui “ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposito preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione“.
Come noto, il principio del cosiddetto quinto d’obbligo è stato introdotto nella normativa italiana dall’art. 343 della Legge Fondamentale 2248 Allegato F del 1865 che recita: “Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto”.
Il RUP ha come noto una funzione centrale in tutte le fasi del processo realizzativo dell’opera pubblica compresa quella esecutiva, sebbene spesso priva di adeguata considerazione.
Pubblicato il 27 ottobre ed entrato in vigore l’11 novembre il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 154 del 22 agosto 2017 recante il “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”
L’ANAC, con delibera n. 1293 del 16.11.2016, ha aggiornato le Linee Guida n°6 sulle circostanze di esclusione dalle gare per illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.
Secondo la richiamata previsione normativa la Stazione Appaltante esclude da una procedura un operatore economico quando questo risulta colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 il Consiglio dell’Autorità ha finalmente approvato il testo definitivo delle Linee Guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
L’accordo quadro è uno strumento con cui appaltante e appaltatore decidono in anticipo le condizioni in base alle quali stipuleranno i successivi contratti applicativi.
Introdotto dalla Direttiva n. 2004/18/CE è stato recepito nel ns. ordinamento con l’art. 59 del 163/2006 ed è attualmente disciplinato dall’art. 54 del 50/2016.
Secondo le anticipazioni del quotidiano “Edilizia e Territorio” del Sole 24 Ore il decreto sarebbe stato inviato alla Conferenza Unificata per l’approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.