Con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 il Consiglio dell’Autorità ha finalmente approvato il testo definitivo delle Linee Guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
L’accordo quadro è uno strumento con cui appaltante e appaltatore decidono in anticipo le condizioni in base alle quali stipuleranno i successivi contratti applicativi.
Introdotto dalla Direttiva n. 2004/18/CE è stato recepito nel ns. ordinamento con l’art. 59 del 163/2006 ed è attualmente disciplinato dall’art. 54 del 50/2016.
Secondo le anticipazioni del quotidiano “Edilizia e Territorio” del Sole 24 Ore il decreto sarebbe stato inviato alla Conferenza Unificata per l’approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo scorso 9 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.236 la versione aggiornata delle Linee Guida n. 7 dell’ANAC in tema di affidamenti in house.
L’Associazione Nazionale dei Costruttori, facendo riferimento alle previsioni del Regolamento UE n. 305/2011, del D.M. 14 gennaio 2008 (NTC) e del D.Lgs. 106/2017 del 16 giugno 2017, col documento del 5 settembre scorso allegato ha fornito un sintetico chiarimento sulla qualificazione dei materiali da costruzione e sui conseguenti adempimenti necessari.
Il Regolamento sui Beni Culturali emanato lo scorso 22 agosto è in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Molteplici le novità introdotte.
Ai livelli progettuali previsti dalla disciplina generale del Codice viene aggiunta una scheda tecnica di progetto specifica per il settore finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene e delle criticità della conservazione
Il nuovo codice 50/2016 inquadra come contratti riferibili a “Settori Speciali” quelli relativi ad interventi da eseguire nel campo del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento di aree geografiche.
Il Codice degli Appalti 50/2016 e il successivo Correttivo 56/2017 non hanno introdotto significative novità sulle garanzie che l’impresa è chiamata a prestare nelle varie fasi dell’appalto.
Con la recente sentenza n. 20214/2017 la Corte di Cassazione conferma che l’appaltatore è tenuto sempre e in ogni caso a rispettare le regole dell’arte. Rimane poi responsabile dei vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, laddove, accortosi del vizio, non lo denunzi al committente palesando il proprio dissenso.
È possibile affidare al progettista del preliminare e definitivo anche l’esecutivo mediante una “variante” al contratto?
Questo è il quesito posto dalla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Autority.
A seguito dell’emanazione del Correttivo 56 e delle numerose richieste di chiarimenti, l’ANAC ha dovuto aggiornare le linee guida relative all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura soprattutto nella parte riferibile alla verifica e validazione dei progetti.
Quanto avevamo auspicato con la nostra newsletter di aprile è diventato realtà!
Pochissimi giorni fa la Commissione europea ha infatti inviato una lettera di messa in mora al nostro Governo che apre l’iter formale della procedura di infrazione.
Nel mirino è l’articolo 113 bis introdotto dal Decreto Correttivo.
L’articolo 17 del D.Lgs. n. 56/2017 introduce novità rilevanti al corpo dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina le “Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori”.
In particolare, il nuovo comma 1-bis prevede che nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati quindi su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restino confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni o dagli enti interessati dai lavori.
In materia di lavori pubblici, per far valere eventuali pretese, l’appaltatore deve presentare domanda secondo precisi termini e modalità. Tale domanda ha preso nel tempo la corrente denominazione di “riserva”. In effetti la locuzione non è corretta in quanto la domanda non coincide con la riserva.
A seguito della recente approvazione del decreto correttivo appalti n. 57/2017, vengono confermate, seppur con limitate modifiche, le previsioni dell’art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016 in tema di risoluzione del contratto.
Il decreto correttivo con l’art. 72 introduce infatti le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: “… o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice” sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
c) al comma 3, le parole: “Quando il” sono sostituite dalla seguente: “Il” e la parola: “accerta” è sostituita dalle seguenti: “quando accerta”.